IL NOSTRO STATUTO
Articolo 1 - Denominazione e sede.
E’ costituita con il presente atto l’Associazione denominata “Scintille”.
L’Associazione ha sede in Modena, Via Vellani Marchi n.20.
Articolo 2 – Durata.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 3 – Caratteri e Scopo dell’Associazione.
3.1 Scintille è una Associazione laica, apartitica ed indipendente, che si ispira ai principi di solidarietà umana, di mutuo rispetto della dignità individuale e dei diversi popoli .
3.2 L’Associazione non ha scopi di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto la promozione e realizzazione in via prevalente di iniziative nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della beneficenza e degli aiuti umanitari, anche a favore di componenti di collettività estere.
L’Associazione intende improntare la propria attività al rispetto, al mutuo apprezzamento ed alla tutela della cultura, tradizione ed ambiente dei destinatari interessati, nonché al loro coinvolgimento attivo e potenzialmente durevole.
3.3 Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione si propone principalmente di:
a. ideare e implementare progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità più disagiate e/o bisognose, con particolare attenzione a donne e bambini;
b. sviluppare progetti di formazione e affiancamento, specie rivolti alle donne, nel campo della microimpresa;
c. apprestare gli aiuti materiali ed i supporti ritenuti utili nei settori della scuola e della sanità;
d. favorire lo sviluppo di progetti di interscambio culturale tra le comunità tradizionali di popoli diversi e quelle europee, con particolare riguardo per i giovani;
e. di collaborare con le comunità rurali di paesi in via di sviluppo per la realizzazione di progetti che valorizzino le realtà e le tradizioni locali.
3.4. L’Associazione potrà svolgere le proprie attività in collaborazione ovvero in associazione con qualsiasi altro ente od istituzione pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari.
Articolo 4 Gli Associati.
4.1. Possono essere associati a Scintille le persone fisiche o giuridiche o gli enti che ne facciano richiesta di ammissione conformemente alle norme statutarie e regolamentari e condividano e accettino i valori ed i principi ispiratori dell’Associazione, nonché la disciplina prevista dal presente Statuto.
4.2. Le richieste di ammissione devono essere indirizzate in forma scritta al Presidente, che le sottopone al Consiglio Direttivo, il quale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla richiesta alla prima adunanza utile. L’assunzione della qualità di associato è comunque subordinata al versamento della quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, da effettuarsi contestualmente alla domanda di ammissione.
4.3 La qualità di Associato è personale e si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte.Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la decadenza automatica dalla qualità di Associato, decorso un mese dalla scadenza del termine per il versamento che viene annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.
La decadenza dell’Associato è comunque dichiarata dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile, con effetti retroattivi dalla scadenza del termine sopraindicato.
Ciascun Associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno sessanta giorni con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo presso l’Associazione. Il recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Associazione.
L’esclusione dell’Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per gravi ragioni che rientrino in uno dei motivi di seguito indicati:
Ø inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, o delle delibere adottate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
Ø svolgimento di atti o attività di qualunque genere e natura dell’Associato o posizioni dallo stesso ricoperte che si pongano in contrasto con i principi ispiratori e gli scopi dell’Associazione;
Ø svolgimento di atti o attività di qualunque genere e natura dell’Associato o posizioni dallo stesso ricoperte che comportino pregiudizio all’immagine o all’attività dell’Associazione.
4.4. Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
4.5 La posizione di Associato è strettamente personale e quindi è sempre intrasferibile per atto tra vivi e per causa di morte.
Gli eredi dell’Associato deceduto non hanno alcun diritto nei confronti della Associazione e degli eventuali beni di questa, né possono ripetere le somme versate all’Associazione a titolo di contributi o ad altro titolo dall’Associato deceduto.
Nel caso di enti /persone giuridiche, la qualità di Associato si perde automaticamente a seguito di delibera di messa in liquidazione dell’ente ovvero nel caso di sottoposizione a procedura concorsuale e similari.
Articolo 5 – Diritti e obblighi degli Associati.
5.1 Gli Associati si distinguono in :
- Fondatori;
- Effettivi;
- Sostenitori;
- Benemeriti.
Sono Fondatori i soggetti che hanno costituito l’Associazione e contribuito alla sua fondazione; hanno diritto di voto nell’Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali .
Sono Associati Effettivi coloro che partecipano attivamente alla vita ed alle iniziative dell’Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi, mediante versamento della relativa quota associativa ed anche contribuendo in modo volontario, in ragione delle proprie capacità e possibilità, a specifiche attività e/o progetti dell’Associazione. Hanno diritto di voto nell’Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. La richiesta di ammissione come Associato Effettivo deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla presentazione scritta di almeno due Associati Fondatori.
Sono Associati Sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante versamento della quota associativa e/o con contribuiti economici volontari e partecipano saltuariamente alla vita ed alle iniziative dell’Associazione. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali. Possono partecipare alle Assemblee con diritto di intervento.
Sono Associati Benemeriti coloro che si sono resi particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà e nell’affermazione dei principi cui l’Associazione si ispira, ovvero in particolari attività a favore dell’Associazione, dietro designazione del Consiglio Direttivo espressa all’unanimità. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali. Possono partecipare alle Assemblee con diritto di intervento.
5.2 Tutti gli Associati, ad esclusione degli Associati Benemeriti, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nella misura che verrà determinata annualmente, per ciascuna categoria associativa, dal Consiglio Direttivo con efficacia per l’intero esercizio successivo.
Sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuo tutti coloro che risultino Associati al 1 gennaio di ogni anno, nonché i nuovi Associati contestualmente alla domanda di ammissione.
Le somme versate a titolo di contributo associativo annuo sono irripetibili.
5.3 Gli Associati devono osservare le norme del presente statuto, nonchè i regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo, e le delibere legittimamente assunte dagli organi dell’Associazione.
5.4 Gli Associati sono tenuti a non svolgere attività che siano in conflitto con gli interressi e con gli scopi dell’Associazione o che possano arrecarle pregiudizio.
Articolo 6 – Patrimonio e proventi dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito e si alimenta con:
Ø i contributi associativi dovuti dagli Associati;
Ø i contributi e i fondi volontariamente attribuiti da parte degli Associati o di terzi;
Ø i fondi e i contributi erogati dallo Stato, da qualunque altro ente, società o istituzione, pubblica e privata, nazionale o internazionale, anche in regime di convenzione;
Ø i lasciti, le elargizioni e le donazioni di terzi e degli Associati;
Ø le entrate derivanti dallo svolgimento in via residuale e sussidiaria da attività economiche comunque finalizzate in via strumentale al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
Ø i beni mobili ed immobili ed i loro frutti che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
Articolo 8 – Assemblea.
8.1 Gli Associati sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.
8.2 All’Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
o la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
o il bilancio dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria discute ed approva le linee strategiche e gli orientamenti delle attività dell’Associazione ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati eleggibili alle cariche sociali.
8.3 L’Assemblea è convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento della associazione.
8.4 La convocazione delle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria, sono fatte mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza nonchè dell’Ordine del Giorno da inviarsi a ciascun Associato avente diritto di voto anche per fax o e-mail, purchè risulti che la stessa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza .
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere altresì pubblicato mediante affissione nella sede della Associazione e mediante inserimento sul sito Internet dell’Associazione almeno per gli otto giorni antecedenti la data dell’adunanza.
8.5 Hanno diritto di voto gli Associati Fondatori e gli Associati Effettivi in regola con il versamento delle quote associative annuali.
L’Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Associato conferendogli delega scritta specifica per la singola adunanza. Nessuno può rappresentare più di un Associato.
8.6 In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.
In seconda convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere sempre approvate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi il diritto di voto, tra i quali almeno la maggioranza dei Soci Fondatori.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, tra i quali almeno la maggioranza dei Soci Fondatori.
Articolo 9 – Consiglio Direttivo e Tesoriere.
9.1 La gestione ed amministrazione dell’ Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, da scegliersi tra gli Associati Fondatori ed Effettivi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. I suoi membri sono rieleggibili.
9.2.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri, mediante avviso di convocazione da farsi pervenire, anche per telegramma, via fax o via e-mail- (purchè risulti che lo stesso sia stato ricevuto all’indirizzo del destinatario) a ciascun componente almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. L’avviso di convocazione indica il giorno il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine delle materie da trattare. Anche in carenza di convocazione, il Consiglio Direttivo si intende validamente riunito e costituito qualora siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione dei temi oggetto di delibera.
9.2.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
La partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo può avvenire anche in video-o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei componenti possa essere identificato e possa intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. In tal caso il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Segretario.
9.3 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo può provvedere, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione scegliendo il nuovo Consigliere tra gli Associati Fondatori o Effettivi.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che potrà ratificare la scelta del nuovo Consigliere ovvero nominarne uno nuovo.
Se i Consiglieri decaduti sono più di due, l’intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero i Consiglieri che dovessero constatare l’intervenuta decadenza del Consiglio nel suo insieme dovranno convocare entro 90 (novanta) giorni l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
La cooptazione od elezione di nuovi Consiglieri non determina una proroga della durata in carica del Consiglio o dei singoli Consiglieri, dovendo comunque la scadenza dell’intero consiglio rimanere fissata al termine dei tre esercizi dalla elezione.
9.4 Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati dal Consiglio solo a due membri con esercizio congiunto tra loro.
In particolare il Consiglio Direttivo individua i progetti, le iniziative e linee di attività dell’Associazione, stabilisce l’ammontare del contributo associativo annuo, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci con le modalità di cui al precedente articolo 4, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’andamento della Associazione.
Il Consiglio Direttivo può disporre regolamenti appositi che disciplinino in via attuativa, con effetti vincolanti per gli Associati, il funzionamento della vita associativa nel rispetto del presente Statuto.
9.5 Il Consiglio Direttivo può designare tra i propri membri un Tesoriere, con il compito di:
a. sovraintendere alla gestione economica ed amministrativa dell’Associazione;
b. sovraintendere alla tenuta della contabilità dell’Associazione;
c. predisporre annualmente, alla chiusura dell’esercizio, la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio ed all’ Assemblea.
Articolo 10- Presidente e Vice Presidente
10.1 Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo che durano in carica per la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
10.2 Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea nonché del Consiglio Direttivo. Spettano al Presidente tutti i poteri di rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con ogni connessa e più ampia facoltà.
Il Presidente cura inoltre l’aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
10.3 Nel caso di decadenza del Presidente dal Consiglio Direttivo ovvero di cessazione del rapporto associativo, il nuovo Presidente dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio solo dopo che il Consiglio si sia ricostituito nella sua interezza e l’Assemblea abbia ratificato o modificato la nomina dei nuovi Consiglieri.
10.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, compreso quelli di rappresentanza dell’Associazione, sono esercitati dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa sempre fede dell’impedimento o assenza del Presidente nei confronti dei terzi.
Articolo 11 – Esercizi sociali e bilanci.
11.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno .
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per le relative deliberazioni.
La bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo, nei quindici giorni che precedono la Assemblea chiamata ad approvarla, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione degli Associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
11.2 E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 12 – Scioglimento e liquidazione.
L’Associazione si scoglie per delibera dell’Assemblea che deve provvedere altresì a nominare uno o più liquidatori, stabilendo altresì i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
Articolo 13 – Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori sarà costituito solo nel momento in cui ciò si renderà necessario secondo le norme di legge vigenti. In caso di costituzione, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea ordinaria. Il Presidente del Collegio dei revisori sarà eletto altresì dall’Assemblea.
L’eventuale Collegio dei Revisori eserciterà le funzioni di controllo contabile della Associazione e ne riferirà all’Assemblea.
Articolo 14 – Leggi applicabili.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, nonchè le altre norme applicabili in ragione della materia dell'ordinamento giuridico italiano.
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